Art. 3.
(Diritto alla riservatezza).

      1. La Repubblica garantisce il diritto alla riservatezza sessuale. Al di fuori dei casi e delle condizioni previsti dall'articolo 20 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è fatto divieto a qualsiasi autorità pubblica di indagare, senza ordine dell'autorità giudiziaria, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale dei cittadini.
      2. Tutti gli archivi, fascicoli, elenchi o documentazioni relativi ai dati di cui al comma 1, eventualmente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere distrutti entro il termine di un mese dalla medesima data, ad esclusione degli archivi delle associazioni o dei gruppi volti alla tutela dei diritti di persone caratterizzate da un particolare orientamento sessuale, funzionali all'attività associativa, culturale, ricreativa o economica

 

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degli stessi iscritti, previo loro consenso.
      3. All'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, come sostituito all'articolo 26 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, dopo le parole: «o sindacali» sono inserite le seguenti: «e all'orientamento sessuale».